giovedì 28 ottobre 2010

CAMPIONATO "JUNIORES" DILETTANTI REGOLAMENTO - FASE NAZIONALE Stagione Sportiva 2010 2011

ART. 1:PARTECIPAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2010/2011, la Fase Nazionale del Campionato "Juniores" Regionale riservato alle 19 squadre che avranno vinto la rispettiva Fase Regionale. Entro e non oltre il 9 maggio 2011 i singoli Comitati Regionali dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D. i nominativi delle società vincenti, e trasmettere le rispettive schede contenenti le altre necessarie notizie. I Comitati Regionali Sardegna e Sicilia qualificheranno le Società Regionali che avranno ottenuto il miglior posto nelle rispettive fasi, mentre le Società della Serie D dei due citati Comitati Regionali che avranno ottenuto il miglior posizionamento, si qualificheranno alla fase nazionale organizzata dal Comitato Interregionale e pertanto dovranno attenersi ai termini ed alle modalità di svolgimento fissati da quest'ultimo Comitato.

ART.2 LIMITI DI ETA'

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1 gennaio 1992 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15 anno di età.  E' consentito l'impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1 gennaio 1991 in poi.

ART. 3 MODALITA DI SVOLGIMENTO

Le 19 squadre verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

- tre raggruppamenti da tre squadre ciascuno (triangolari)

- cinque raggruppamenti da due squadre ciascuno (gare di andata e ritorno)

Le otto squadre vincenti i singoli raggruppamenti disputeranno i quarti di finale incontrandosi, a gruppi di due, in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Alle semifinali, che si svolgeranno con analoghe modalità, accederanno le quattro squadre che avranno superato il turno predetto. Ai fini della composizione di tutti i raggruppamenti di cui sopra, si terrà conto della collocazione geografica delle sedi delle Società interessate alle singole fasi, oltreché della facilità nei collegamenti. La gara unica di finale, valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di Campione Juniores Regionali sarà disputata a Roma. In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente, si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuale esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole del Gioco. L'ordine di svolgimento delle gare della prima fase verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene sin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

ART. 4 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo consentita in qualsiasi momento la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.(art.74/1 comma delle N.O.I.F.)

ART. 5 DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione demandata agli Organi Disciplinari Nazionali. Considerato che la manifestazione si svolge in ambito nazionale ed caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, ai fini della disciplina sportiva si applicano le disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45, e 46 del medesimo Codice.

Si precisa che per detta manifestazione, i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.

Ciò premesso, dovranno essere osservate le modalità e procedure contenute nel Comunicato Ufficiale N. 54/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 4 agosto 2010. Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

ART 6 NORME DI SVOLGIMENTO GRADUATORIE

a) triangolari

- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;

b) della migliore differenza reti;

c) del maggior numero di reti segnate;

d) del maggior numero di reti segnate in trasferta.

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro proceder direttamente a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 7 RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3).

Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

ART. 8 EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari Nazionali in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente a quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art.22, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 9 CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione sportiva dal Consiglio Direttivo della Lega. La Segreteria della L.N.D. può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.

ART. 10 ARBITRI

Le terne arbitrali saranno designate direttamente dalla C.A.N. D, con criteri di prossimità geografica.

ART. 11 APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Massimo Ciaccolini

Carlo Tavecchio

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