giovedì 11 agosto 2011

I rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011 – 2012

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

- vista la propria delibera del 20 Giugno 2011 in merito alla modifica delle norme in materia di rapporti tra Società dilettantistiche e allenatori;

- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, con il quale, al punto 14), si rimandava ad un apposito Comunicato Ufficiale la pubblicazione delle disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011-2012;

- ritenuto che, in attesa del riordino complessivo della materia secondo le indicazioni di cui alla richiamata delibera del 20 giugno 2011, occorre provvedere a disciplinare in via transitoria, per la stagione 2011-2012, i rapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro allenatori

DELIBERA

I rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione 2011 – 2012 sono regolati come segue :

E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

In deroga all’art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici e’ facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti successivo alla conferma dell’Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Gli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi con altra Società nella stessa Stagione Sportiva.

Fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011.

Gli accordi economici relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati fra gli stessi nel rispetto della vigente normativa fiscale, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., previa verifica della regolarità della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica ovvero dell’accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento.

Per gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito degli accordi sulla gratuità o sul rimborso delle spese della conduzione tecnica, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.

Gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli

stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere corrisposto in un massimo di dieci rate - e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

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