mercoledì 11 maggio 2011

La Fidene Roma al torneo di Jesolo e le decisioni del Giudice Sportivo della delegazione di San Donà di Piave

- Gara Fidene Roma – TSV Altenstadt del 23.04.2011
Visti gli atti ufficiali della gara di cui sopra e sentito l’arbitro; preso atto che al 14° del secondo tempo, a seguito dell’espulsione, per condotta violenta nei confronti di un avversario, del calciatore Francione Gianluca (Fidene Roma), si
accendeva un rissa che coinvolgeva i calciatori ed i dirigenti della due squadre, e che l’arbitro, vistosi nell’impossibilità di riportare la calma in campo, temendo per l’incolumità dei partecipanti alla gara, decideva di sospenderla. Tutto ciò
premesso, questo G.S., ai sensi dell’art. 17/1 e 2 del C.G.S.,di infliggere ad entrambe le squadre le seguenti sanzioni:
- perdita sportiva della gara per 0 –3;
- ammenda di Euro 100,00 per il comportamento violento ed antisportivo dei tesserati di entrambe le squadre;
- squalificare fino al 30.05.2011 il calciatore Francione Gianluca (Fidene Roma).
- Gara Langcraigs FC – Fidene Roma del 24.04.2011
Visti gli atti ufficiali della gara a margine e sentito verbalmente l’arbitro che ha confermato quanto scritto sul referto; preso
atto che la gara si è sviluppata fin dall’inizio con toni accesi e gioco particolarmente aggressivo da parte dei calciatori
della società Fidene Roma, richiamati dall’arbitro per un gioco più regolare;
- che al 4’ del primo tempo l’allenatore della predetta società ha informato l’arbitro della decisione di ritirare la
squadra e, che questi, preso atto di tale decisione, la sospendeva;
- che mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi veniva aggredito verbalmente con offese e gravi minacce da
parte di sostenitori della società Fidene Roma;
- che un sostenitore della stessa società colpiva l’arbitro con una spallata, seguita da gravi minacce;
- che a questo punto, l’arbitro chiedeva l’intervento della forza pubblica, intervenuta prontamente;
- che venivano constatati anche gravi danni alla porta dello spogliatoio dell’arbitro.
Tutto ciò premesso, questo G.S. ai sensi degli art. 53/2 del NOIF e dell’art. 17/1 del C.G.S.,
delibera
di infliggere alla società FIDENE ROMA le seguenti sanzioni:
- Perdita sportiva della gara per 0 – 3;
- Ammenda di Euro 350,00 per aver ritirato la squadra dalla competizione e per l’inqualificabile comportamento dei propri sostenitori a fine gara, tanto più censurabile in quanto messo in atto nell’ambito di un torneo giovanile;
- Porre a carico della predetta società i danni arrecati allo spogliatoio dell’arbitro.

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